Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6092 del 28 giugno 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di banda armata, anche nell'ipotesi di semplice partecipazione, ha natura di reato permanente, sicché ogni aiuto consapevolmente prestato alla banda in quanto tale non configura né reato di favoreggiamento personale (che richiede la cessazione della permanenza) né quello di assistenza ai partecipanti a banda armata (che è limitato all'assistenza a singoli associati e non alla banda), ma si risolve in un consapevole contributo all'esistenza della banda, ossia, giuridicamente, in una partecipazione alla stessa.

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