Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1964 del 21 settembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aggravante di cui all'art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (finalitā di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) č compatibile con il delitto di banda armata previsto dall'art. 306 c.p. Gli elementi costitutivi di tale delitto, infatti, vanno individuati attraverso l'analisi della fattispecie tipica, di cui all'art. 306 c.p. e non in base alla realtā concreta della specifica banda armata oggetto della contestazione. Pertanto la finalitā di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se in concreto esistente, deve essere considerata circostanza aggravante, e non elemento costitutivo, anche nel caso di banda armata finalizzata alla commissione di delitti previsti dagli artt. 270 bis (associazione con finalitā di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 c.p. (guerra civile).

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