Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5437 del 9 maggio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, il riconoscimento della natura tassativa dell'espressione «dà rifugio o fornisce vitto» non può condurre ad escludere dalla previsione normativa tutti gli atti che sono strumentali alla realizzazione dell'ospitalità, come quelli suscettibili di rientrare comunque in una ricostruzione teleologica del fatto oggetto di incriminazione. Ne consegue che anche il fatto di raccogliere un ferito appartenente alla banda, di accompagnarlo in un luogo sicuro, dargli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali insieme con il vitto, può rientrare nel concetto di prestazione di vitto e fornitura di alloggio, senza che ciò comporti necessariamente adesione al programma operativo della banda, e partecipazione quindi al delitto di cui all'art. 306 c.p.

(massima n. 2)

La circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale è compatibile con il delitto di banda armata.

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