Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2101 del 11 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi č da individuarsi nell'elemento psicologico che caratterizza il comportamento dell'agente. Č cosė configurabile il paradigma legale dell'art. 307 c.p., quando l'ospitalitā č consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l'ipotesi di cui all'art. 306 c.p., quando l'adesione a fornire rifugio sia ispirata dall'intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa.

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