Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1962 del 11 marzo 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

Con il quinto comma dell'art. 280 c.p. il legislatore, stabilendo che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel quarto comma dello stesso articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, ha inteso soltanto vietare il giudizio di comparazione tra le attenuanti eventualmente concesse e le aggravanti delle lesioni gravi o gravissime o della morte delineate nell'art. 280 c.p., senza portare tuttavia nessuna prevenzione all'operativitą delle attenuanti sulla pena stabilita in maniera indipendente per il delitto circostanziato.

(massima n. 2)

La dissociazione da un accordo criminoso per essere rilevante deve essere manifestata ai correi con atti che rivelino a questi la riacquistata estraneitą del dissociato prima che in conseguenza dell'accordo venga intrapresa l'attivitą criminosa, non valendo notoriamente nei reati concorsuali la singola desistenza volontaria a discriminare l'autore se non in quanto questi riesca ad impedire il compimento dell'azione da parte degli altri compartecipi.

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