Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11344 del 10 maggio 1993

(9 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di «rifugio» rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l'esonero di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 365, secondo comma, c.p., dall'obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata.

(massima n. 2)

Attesa la ricomprensibilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) fra quelli di cui all'art. 302 c.p., ai quali fa a sua volta riferimento, per indicare i reati-fine della banda armata, l'art. 306, primo comma, c.p., ne deriva che, ai fini della operatività delle cause di non punibilità previste dall'art. 309 c.p., la condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per il quale la banda è stata formata, deve necessariamente sussistere anche quando detto delitto sia quello di cui al citato art. 270 bis.

(massima n. 3)

In tema di attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p., aggiunto dall'art. 2 della L. 6 febbraio 1980, n. 15), caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi (le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, altrimenti, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato, quali le lesioni volontarie o l'omicidio, tentati o consumati), ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l'attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori, siano tuttavia tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione, sarebbe il reato consumato.

(massima n. 4)

In tema di banda armata (nella specie, organizzazione terroristica denominata «Brigate rosse»), l'adesione, penalmente rilevante, al sodalizio criminoso può configurarsi anche quando l'aderente sia mosso esclusivamente da interessi personali, sempre che tali interessi risultino in consonanza con gli interessi e gli obiettivi propri del suddetto sodalizio, di cui il medesimo aderente abbia cognizione.

(massima n. 5)

In tema di banda armata, i casi di non punibilità previsti dall'art. 309 c.p. presuppongono che le condotte ivi previste siano poste in essere «prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata». Deve quindi ritenersi, atteso l'uso della forma impersonale, che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto, e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, quindi, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità.

(massima n. 6)

In tema di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), è configurabile il concorso nel reato da parte di chi, a sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale, potendosi il concorso realizzare, in genere, anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ed essendo obiettivamente idonee, le dette manifestazioni (tanto più in quanto sollecitate dai sequestratori), a costituire quanto meno un ostacolo all'eventuale formarsi, nell'animo di costoro, di una volontà di resipiscenza che si traduca nell'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato.

(massima n. 7)

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. (l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire; il che non può dirsi quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di «lotta» per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente «politico» (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente.

(massima n. 8)

Poiché l'assunzione di un ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa di carattere criminoso non è necessariamente collegata alla creazione della struttura organizzativa dell'associazione (atto di per sé irripetibile, finché l'associazione dura), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche (ma non necessariamente) protratta nel tempo, di una qualsivoglia attività che risponda a bisogni essenziali della associazione medesima e presenti al tempo stesso caratteri di (relativa) infungibilità, ne deriva che la protrazione di una siffatta attività oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna non può non essere considerata come un fatto nuovo e diverso, suscettibile di autonoma sanzione. (Fattispecie in tema di banda armata e associazione terroristico-eversiva).

(massima n. 9)

Una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, per facta concludentia, del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, per sé, il titolo di sodale. (Nella specie, il principio è stato applicato con riguardo all'organizzazione terroristica «Brigate rosse», in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 270 bis e 306 c.p.).

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