(massima n. 6)
In tema di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), è configurabile il concorso nel reato da parte di chi, a sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale, potendosi il concorso realizzare, in genere, anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ed essendo obiettivamente idonee, le dette manifestazioni (tanto più in quanto sollecitate dai sequestratori), a costituire quanto meno un ostacolo all'eventuale formarsi, nell'animo di costoro, di una volontà di resipiscenza che si traduca nell'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato. (Nella specie, in applicazione di tali principii, la Corte ha ritenuto giustificata l'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di taluni aderenti all'organizzazione terroristica «Brigate rosse», in stato di detenzione, nel sequestro, attuato da altri aderenti al medesimo sodalizio, di un magistrato, di cui si minacciava l'uccisione se non fosse stato provveduto, tra l'altro, a disporre l'immediata chiusura di un istituto carcerario prevalentemente destinato a imputati e condannati per reati di terrorismo).