Cassazione penale Sez. I sentenza n. 562 del 22 maggio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi criminosa enunciata nell'art. 278 c.p. non richiede affatto, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato (al quale č equiparato il Sommo Pontefice). Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 278 c.p. non č richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalitā, ma č sufficiente la mera volontā di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato o di Sommo Pontefice. La L. 11 novembre 1947, n. 1, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del c.p. ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell'istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell'art. 278 del c.p.

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