Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12625 del 16 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'exceptio veritatis, senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p.(offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica) sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza per la irragionevolezza della severità della sanzione prevista, rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e diffamazione che ledono l'onore ed il prestigio di un comune cittadino o di un pubblico ufficiale, poiché la fattispecie in esame tutela non solo il prestigio del Presidente della Repubblica, e quindi della Istituzione dello Stato che egli rappresenta, ma anche il sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica: tale specificità giustifica pertanto il trattamento differenziato.

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