Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15810 del 11 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., č oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalitā di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietā funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c., vengono ipso facto acquistate dal proprietario della cosa principale.

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