Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29670 del 25 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di addestramento ad attivitą con finalitą di terrorismo anche internazionale, l'art. 270 quinquies, c.p., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalitą di terrorismo descritta dall'art. 270 sexies c.p.

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