Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 854 del 6 maggio 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia, nel caso di condanna per delitto commesso in stato di ubriachezza abituale, non č subordinata all'accertamento nel soggetto della qualitą di persona socialmente pericolosa. A norma degli artt. 204-221 c.p. la pericolositą in tal caso č presunta e la misura di sicurezza detentiva consegue di diritto alla riportata condanna, salvo che il giudice - qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo inferiore a tre anni - non ritenga di sostituirla con la libertą vigilata.

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