Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8996 del 8 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale — stante la sua correlazione con le circostanze indicate nell'art. 133 c.p. — non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall'art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito. (Fattispecie in tema di assoluzione per infermità totale di mente, accompagnata da valutazione di pericolosità sociale con conseguente applicazione della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

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