Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24009 del 30 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di accertare l'attuale pericolositą sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata in concreto una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravitą del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.

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