Cassazione penale Sez. I sentenza n. 40808 del 18 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti penali la pericolositā sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalitā, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacitā criminale dell'imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 c.p.. (Nella specie č stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolositā, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).

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