Cassazione penale Sez. V sentenza n. 648 del 17 aprile 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

La estinzione di un reato non esclude il fatto che lo costituisce e non impedisce che il fatto medesimo possa essere valutato e utilizzato per ogni altro effetto e, quindi, come prova di altri fatti, se idoneo a fornirla.

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