Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1600 del 29 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma degli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo č finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalitā. La ratio della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilitā di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilitā per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalitā molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 c.p. e dell'art. 27 del citato D.P.R. Il beneficio prescinde infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuitā del reato e dall'occasionalitā del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilitā irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalitā del soggetto.

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