Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10382 del 20 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 17, n. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), che prevede il requisito della «condotta specchiatissima ed illibata» ai fini dell'iscrizione nell'albo dei procuratori, non è stata implicitamente abrogata né per effetto della sostituzione dell'art. 166 c.p. (in tema di effetti della sospensione condizionale della pena) con l'art. 4, L. 7 febbraio 1990, n. 19 né per effetto della L. 29 ottobre 1984, n. 732, che ha eliminato il requisito della condotta illibata per l'accesso ai pubblici impieghi.

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