Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1502 del 12 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procedimento penale iniziato contro persona deceduta al momento del promovimento dell'azione penale è viziato da inesistenza giuridica per la mancanza di un presupposto processuale essenziale. L'inesistenza del procedimento non determina in nessun caso la formazione del giudicato e può essere fatta valere in ogni momento, anche in sede di incidente di esecuzione promosso per conseguire la revoca di una confisca disposta con la sentenza istruttoria che ha concluso quel processo e anche quando vi sia stato un precedente provvedimento di rigetto.

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