Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41542 del 24 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica č consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si č esclusa la possibilitā di rinvio dell'esecuzione).

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