Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1953 del 20 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena della reclusione o della multa è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. La ammissibilità della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l'unificazione delle pene appartenenti allo stesso genus reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a genus differenti. L'aumento di pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato per l'aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato dall'art. 135 c.p. (Fattispecie in tema di concorso tra il reato di lesioni volontarie, punito con la sola pena della reclusione, e quello di ingiurie, punito con pena alternativa).

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