Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10009 del 10 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entitā dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilitā dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalitā dello stesso giudice e per essa non č richiesta un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma č sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso.

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