Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1204 del 11 febbraio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imputabilitą deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello dell'esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene. Se nel primo momento, si ha la non punibilitą dell'autore per mancanza di imputabilitą; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione dell'esecuzione della pena.

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