Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10264 del 19 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento di un'infermità di mente contenuto in una sentenza non può vincolare il giudice di altro procedimento successivo a carico della stessa persona, poiché l'accertamento delle condizioni mentali dell'imputato deve essere fatto in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare; in tale nuovo accertamento il giudice del merito può anche discostarsi dalle affermazioni dei periti e desumere, direttamente, la capacità di intendere e di volere dell'imputato dalla sua personalità complessiva, dalla condotta posta in essere, oltreché dalle modalità e dalla natura dei fatti commessi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.