Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2406 del 12 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli, perché quello eseguito in altro procedimento, relativo a diverso fatto non è mai vincolante nel giudizio successivo. L'indagine ai fini dell'imputabilità deve essere operata in relazione al tempo in cui è stato commesso il fatto da giudicare, poiché la malattia precedentemente rilevata può successivamente essere guarita, scemata o localizzata ad una determinata sfera di attività.

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