Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4861 del 21 aprile 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il grado d'incidenza della malattia sulla capacità d'intendere e di volere deve essere valutato in concreto e non con richiami a classificazioni scientifiche enunciate in astratto, poiché le malattie mentali hanno portata diversa sui singoli organismi e si ripercuotono, quindi, in modo più o meno grave sulle facoltà intellettive dei singoli soggetti. (Nella specie, relativa ad annullamento per vizio di motivazione, i giudici di merito si erano limitati ad un mero richiamo astratto agli effetti negativi dell'epilessia sulle facoltà mentali, senza conoscere nemmeno di quale forma di essa si trattasse, ed avevano fatto riferimento, per sorreggere la sanità mentale dell'imputato, all'esito della perizia psichiatrica espletata da altro giudice in altro procedimento, senza conoscere né una sola considerazione né la conclusione di tale accertamento).

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