Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6234 del 30 aprile 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

L'infermitā mentale ex artt. 88 e 89 c.p. presuppone l'esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontā con esclusione o notevole diminuzione della capacitā di intendere e di volere, sicché esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali non conseguenti ad uno stato patologico, sia uno sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici.

(massima n. 2)

Per l'accertamento della capacitā di intendere e di volere dell'imputato maggiore di etā non č necessaria una specifica indagine tecnica, quando non risultino particolari stati patologici.

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