(massima n. 1)
La capacitā di intendere e di volere, con riguardo ai maggiori degli anni diciotto, č presunta fino a prova contraria. Tale presunzione non puō dirsi vinta, a rigore, neppure dalla accertata esistenza di infermitā psichiche, quando non risulti che queste, per la loro natura e gravitā, siano effettivamente tali da poter escludere o scemare grandemente la detta capacitā. A maggior ragione, quindi, č da escludere che la presunzione in questione possa venir meno quando, in un contesto caratterizzato da assoluta normalitā di comportamenti, la sussistenza di alterazioni psicopatologiche venga data semplicemente come possibile, senza alcuna specificazione della natura e, soprattutto, della gravitā che tali alterazioni potrebbero avere.