Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12366 del 14 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui le reazioni «a corto circuito» sono caratterizzate dal fatto che tra la rappresentazione nella coscienza del fattore motivante (stimolo) e la conseguente esecuzione trascorre un certo lasso di tempo durante il quale il soggetto, pur avendone la possibilitą, non valuta tutti i contromotivi e le conseguenze della propria azione, č evidente che esse comprimono quella capacitą di volere la cui presenza č necessaria perché si abbia imputabilitą. Infatti anche se risulta integra la capacitą di intendere viene in tali manifestazioni compromessa quella capacitą di volere intesa come attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo con possibilitą di optare per la condotta adatta al motivo che appare pił ragionevole e quindi di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni.

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