Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3170 del 23 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputabilitą le c.d. «reazioni a corto circuito», anche se normalmente sono riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacitą di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilitą di optare per la condotta adatta al motivo pił ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli degli avvenimenti esterni.

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