(massima n. 1)
L'imputabilitā, quale capacitā di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontā del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilitā, debba essere accertata con prioritā rispetto alla seconda (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, facendo riferimento a elementi che riguardavano l'imputabilitā ed il vizio totale e parziale di mente).