Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9775 del 21 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma codicistica sul limite massimo della pena (art. 78 c.p.) non può applicarsi quando una legge speciale — per giunta cronologicamente posteriore (D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277) — disponga altrimenti, ovverosia preveda una pena superiore a quella fissata in via generale dalla norma del codice: in tal caso la norma speciale e posteriore deroga a quella generale anteriore. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto violazione dell'art. 78 c.p., secondo cui la pena non poteva, comunque, eccedere i sei milioni per l'ammenda, mentre gli era stata irrogata la pena di lire dieci milioni).

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