Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2116 del 10 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. non č una modalitą di esecuzione della pena dell'ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi previsti (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilitą che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha anche affermato che la mancata previsione legislativa di un termine per l'esecuzione dell'isolamento diurno non contrasta con l'art. 27, comma terzo, Cost., poiché il carattere afflittivo della misura č compatibile con la funzione rieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo attenuazione, ma non soppressione del trattamento penitenziario).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.