Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12067 del 29 novembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di legittima difesa, l'eccesso colposo si verifica allorché per un errore di valutazione della necessità di difendersi, si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all'entità del pericolo; in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella sopravalutazione erronea dell'entità del pericolo e quindi nell'errore sulla necessità di una reazione sproporzionata. Si deve perciò ritenere l'eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più consentanei e proporzionati al pericolo, di modo che la reazione, iniziatasi in condizioni che giustificano la legittima difesa, diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta. (Fattispecie in cui mentre si è considerato proporzionato l'uso da parte dell'imputato di un coltello per fermare una violenta aggressione portata nei confronti suoi e del fratello, tenuto conto delle particolari modalità dell'aggressione e delle differenti condizioni fisiche dei soggetti interessati ed attesa la mancanza di altri mezzi reattivi idonei nella disponibilità dell'imputato medesimo, si è peraltro ritenuto che costui avesse per precipitazione ed imprudenza ecceduto dai limiti della necessità, sferrando all'aggressore una pluralità di colpi di coltello, cagionandogli così gravi lesioni).

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