Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2561 del 17 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presupposto su cui si fonda sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo č costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione attraverso una reazione proporzionata ed adeguata, cosģ il secondo si distingue solo per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. Pertanto, la scelta di mezzi di reazione o la prosecuzione di una condotta reattiva che, per consapevole determinazione, superi i limiti imposti o comunque non sia pił necessaria, esclude qualsiasi collegamento tra l'iniziale situazione, che eliminava l'antigiuridicitą della condotta, e l'evento, perseguito per autonoma decisione. (Nella specie, la ritenuta insussistenza di legittima difesa, nemmeno sotto l'aspetto dell'eccesso colposo trovava il suo fondamento nell'insorgere di una volontą omicida autonoma rispetto all'iniziale necessitą di difesa per avere l'imputato sparato il colpo letale al capo, dopo che la persona offesa era stata attinta da un primo proiettile e resa inoffensiva).

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