Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2554 del 7 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di legittima difesa, le espressioni «necessità di difendere» e «sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa», contenute nell'art. 52 c.p., vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito.

(massima n. 2)

La circostanza attenuante della provocazione si può configurare anche nel caso di reato commesso da persona diversa dal provocato, anche se, in questo caso, per poter affermare la sussistenza dell'indispensabile rapporto di causalità tra offesa e reazione, è necessario che l'agente sia legato allo stesso provocato da vincoli di solidarietà giuridicamente e moralmente apprezzabili. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo la configurabilità della provocazione in un caso in cui l'agente ed il provocato erano legati da amicizia).

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