Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16677 del 2 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalitā, fermi restando i presupposti dell'attualitā dell'offesa e della inevitabilitā dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumitā; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni č legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumitā fisica dell'aggredito o di altri.

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