Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2104 del 28 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di simulazione di reato la ritrattazione che sia avvenuta in un unico contesto (inteso in termini di continuitą e di durata) con la denuncia simulatoria, determina il venir meno dell'idoneitą offensiva dell'azione; la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilitą di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno infatti il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneitą dell'azione a norma dell'art. 49 c.p.

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