(massima n. 1)
L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 47 c.p. ai fini della esclusione della punibilitā, deve essere sempre originata da errore scusabile. (Nella specie non č stata ritenuta tale l'erronea convinzione della validitā di un ulteriore periodo di quindici giorni e della possibilitā di riattivazione mediante pagamento del premio di un contratto di assicurazione di autoveicoli per responsabilitā civile stipulato solo per la durata di pochi giorni).