Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11156 del 17 agosto 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Legge diversa da quella penale è solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, né incorporati — implicitamente o esplicitamente — in una norma penale. Ne deriva che le disposizioni legislative che disciplinano i doveri del custode di cose sequestrate non hanno natura di norma extrapenale poiché l'art. 328 c.p. con l'avverbio «indebitamente» recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Nella specie trattavasi di custode di cosa sequestrata, rifiutatosi di consegnare la res a persona — diversa dall'imputato — in favore della quale era stata ordinata la restituzione. Ha osservato la corte che l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nel prevedere il preventivo pagamento delle spese di custodia e nel disciplinare come espressa eccezione il caso della restituzione a persona diversa dal prevenuto, integra il precetto penale: non può quindi essere invocato l'errore su legge extrapenale).

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