Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14819 del 26 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extra penale e cioč deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, nč richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettivitā giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non puō avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria.

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