Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10314 del 22 ottobre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente, per cui esso non ricorre quando l'agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, tenendo una condotta non conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza quale una velocità eccessiva in relazione anche alle particolari condizioni della strada resa sdrucciolevole dalla pioggia caduta.

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