Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente — sul comportamento del quale viene ad incidere — deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno — solo, dunque, apparentemente fortuito — ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico.

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