Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8161 del 5 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché non possa essere esclusa la colpa nella condotta dell'agente, l'evento, ancorché non previsto, né prevedibile, non può essere ascritto al caso fortuito, in quanto ricollegabile pur sempre ad un comportamento colposo.

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