Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32931 del 29 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore del guidatore repentinamente ed improvvisamente insorto è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'art. 88 c.p.: esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'art. 42 c.p.. Ne consegue che il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all'art. 45 c.p., giacché questo presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l'art. 42 c.p. richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato che la eccepisce.

(massima n. 2)

In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall'imputato la tesi difensiva del malore improvviso — da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. e non all'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 stesso codice — il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l'età o le condizioni psico-fisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che, rifiutando la prospettazione dell'imputato — un improvviso e imprevedibile capogiro gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'autovettura — ha invece ritenuto provato come causa dell'incidente un colpo di sonno dovuto alla stanchezza nonostante la quale, imprudentemente, l'imputato si era posto alla guida).

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