Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3822 del 31 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato contravvenzionale l'agente risponde della sua azione, sia essa dolosa o colposa, purché la medesima sia cosciente e volontaria. Detti requisiti sussistono nell'ipotesi che il reo autorizzi altra persona all'uso di cosa propria che, per le sue caratteristiche e natura, non può che essere adoperata, se non per lo scopo inerente alle medesime. In tal caso il cosciente e volontario consenso dato dall'agente al terzo per l'unico uso possibile della cosa propria implica l'adesione al comportamento illecito che della medesima farà la persona autorizzata, con ogni conseguenza in ordine al concorso nel reato da costei commesso. (Nella specie è stato ritenuto il concorso nel reato di inosservanza di provvedimento legalmente dato, a carico di persona che aveva autorizzato il figlio ad usare la propria autobotte per trasportare e vendere acqua potabile sulla pubblica via, in spregio di apposito divieto; e ciò sul rilievo che l'unico uso possibile dell'autobotte era quello che comportava la consumazione dell'illecito in questione).

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