Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9967 del 11 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta del medico che visiti la paziente senza osservare le regole dell'arte medica (nella specie: omettendo di avvedersi della gravitā della patologia che ella presentava) non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e non č, quindi, idonea ad escludere il rapporto di causalitā tra l'evento-morte della stessa paziente ed un altrui comportamento colposo antecedente.

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