Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 21513 del 22 maggio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di causalitą, le cause sopravvenute da sole sufficienti alla produzione dell'evento sono soltanto quelle del tutto autonome, indipendenti ed estranee alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilitą dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione delle lesioni cagionate ad alcuni clienti di un bar, la condotta della commessa che abbia servito loro del detersivo inodore ed incolore imprudentemente contenuto in una bottiglia di acqua minerale, senza avvedersene, trattandosi di fatto non del tutto anomalo ed imprevedibile rispetto alla condotta imprudente e superficiale dell'agente, che aveva introdotto all'interno del bar di cui era titolare, la bottiglia contenente il detersivo).

(massima n. 2)

In tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilitą deve aversi riguardo alla idoneitą della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, titolare di un bar, di avere negligentemente ed imprudentemente introdotto all'interno dell'esercizio commerciale una bottiglia di acqua minerale, contenente in realtą un detersivo corrosivo incolore ed inodore simile all'acqua, servito, per l'errore di una delle commesse - che aveva riposto la bottiglia non tra i detersivi, come raccomandatole dall'imputato, ma tra le bottiglie di acqua minerale -, ad alcuni clienti, cagionando loro lesioni).

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