Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10763 del 31 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nesso di causalitā, quando i comportamenti di pių soggetti concorrono su un piano di reciproca equivalenza a determinare l'evento, il giudizio sull'efficienza causale č distinto ed autonomo per ciascuna condotta. Nel concorso di cause equivalenti, ogni fattore causale č, infatti, conditio sine qua non dell'evento. Se questo, per difetto dell'elemento psicologico, non č riconducibile in termini di responsabilitā a tutti i soggetti ma solo ad uno di essi, non per questo risulta modificato il giudizio relativo all'efficienza causale delle singole condotte, trattandosi di valutazioni che afferendo ad elementi diversi ontologicamente, restano tra loro indipendenti.

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