Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8866 del 8 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporto di causalitą, la legge penale accoglie il principio di equivalenza delle cause, riconoscendo il valore interruttivo della seriazione causale solo a quelle che sopravvengono del tutto autonomamente, svincolate dal comportamento del soggetto agente e assolutamente autonome. Ne consegue che il decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, se dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell'agente, non esclude il nesso eziologico tra la condotta stessa e l'evento.

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