Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4675 del 3 febbraio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio dell'equivalenza causale implica, nel caso della successione di posizioni di garanzia, che la condotta del singolo soggetto che ha concorso a determinare l'evento ha efficienza causale pur quando difetti del coefficiente psicologico necessario all'attribuzione di responsabilitą.

(massima n. 2)

Sussiste l'elemento soggettivo della colpa se, valutata la condotta in concreto con riferimento alla posizione di garanzia assunta dall'agente, risulta che questi si sia rappresentato come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione proprio l'evento in concreto verificatasi, pur prescindendo dalle concrete modalitą di verificazione.

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